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Ray-Ban Meta: vendita libera, ma non fotografatemi mentre passeggio. Il punto sulla privacy in Italia.
Ray-Ban Meta si comprano liberamente in Italia, ma pubblicare sconosciuti sui social senza consenso non è sempre lecito.

Nota: non sono un avvocato. Questo articolo è una sintesi ragionata di fonti pubbliche e non sostituisce una consulenza legale. Le norme citate sono verificabili direttamente ai link in fondo all’articolo.
C’è una cosa che mi ha sempre fatto imbestialire nella vita quotidiana: io mi fermo al semaforo rosso. Sempre. Anche di notte, anche quando non passa nessuno, anche quando sono di fretta. Lo faccio perché esiste una regola e quella regola vale per tutti. Poi guardo gli altri e mi chiedo se vivano in un universo parallelo dove le regole esistono solo quando fanno comodo.
Con la privacy succede la stessa cosa. Ci sono leggi, ci sono norme, ci sono principi sanciti da decenni. Ma evidentemente per alcuni esistono solo quando fa comodo applicarle.
Il punto di partenza di questo articolo è semplice: in Italia si vendono liberamente i Ray-Ban Meta, gli occhiali smart di Meta con telecamera integrata. E va bene così, nessun problema con la vendita. Il problema nasce dopo, quando qualcuno decide che “posso comprarli” significa automaticamente “posso fare quello che voglio con quello che registro”.
Non è così.
Indice dei contenuti
Il fenomeno che sta diventando un problema
Il Post ha pubblicato ad aprile 2026 un articolo documentato su quello che sta succedendo sui social. Su TikTok e Instagram si moltiplicano i video con uno schema preciso: un uomo si avvicina a una donna sconosciuta, ci prova, e riprende tutto con gli occhiali senza che lei se ne accorga. È diventato un genere. Gli utenti li hanno già ribattezzati “occhiali da pervertiti”, e non è difficile capire perché.
Gli occhiali in questione hanno una telecamera da 12 megapixel nascosta nell’angolo superiore destro della montatura, praticamente invisibile. Sembrano occhiali normali. A differenza dei Google Glass di una volta, che si riconoscevano a colpo d’occhio, questi non li nota nessuno. Nel 2025 Meta ne ha venduti circa 8 milioni di paia.
Naturalmente non li usano solo i cosiddetti “artisti del rimorchio”. Ci sono content creator di ogni tipo, videomaker, viaggiatori. Ma il problema della privacy rimane lo stesso indipendentemente da chi li indossa e da cosa vuole fare.
Possedere non significa poter fare tutto
Qui sta il nodo che molti faticano ad accettare. La vendita di uno strumento è libera, e nessuno la sta mettendo in discussione. Ma la liceità del possesso non si estende automaticamente a qualsiasi uso che se ne fà.
Un coltello da cucina si vende liberamente. Usarlo in certi modi è un reato. La logica è identica.
Con gli occhiali Meta la distinzione fondamentale è tra riprendere e pubblicare. Le riprese in luoghi pubblici per uso strettamente personale rientrano spesso nell’eccezione domestica prevista dal GDPR e non pongono di per sé problemi rilevanti. Il problema nasce nel momento in cui si pubblica un contenuto, su un social, in streaming, in un gruppo chat: lì si entra in un territorio normato con precisione.
Lo scrive chiaramente Altroconsumo nella sua analisi dedicata ai Ray-Ban Meta Wayfarer: “le riprese di persone conoscibili sono lecite con il consenso delle persone stesse” e “non condividere le immagini online senza consenso”. Non è un’opinione di Altroconsumo: è la sintesi della normativa vigente applicata agli smart glasses.
Cosa dice la legge italiana, quella vera
L’articolo 96 della Legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore non lascia spazio a interpretazioni creative:
“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.”
Questa norma ha ottantacinque anni e non è mai stata abrogata. Non parla di intelligenza artificiale, non parla di social network, ma il principio si applica eccome perché la tecnologia cambia, il diritto all’immagine no.
L’articolo 97 della stessa legge elenca le eccezioni, ed è altrettanto importante conoscerle perché definiscono i confini. La pubblicazione senza consenso è lecita quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici, oppure quando è collegata a fatti o cerimonie di interesse pubblico.
Molti video virali di questo tipo difficilmente rientrano nelle eccezioni dell’art. 97, soprattutto quando la persona ripresa è il soggetto principale del contenuto e manca qualsiasi reale interesse pubblico o giornalistico. C’è una distinzione importante che la giurisprudenza considera: una persona che appare come elemento accessorio di una scena più ampia, una folla in piazza per esempio, è trattata diversamente da chi viene ripreso in primo piano e diventa il soggetto centrale del video. Nel secondo caso, il diritto all’immagine si applica con maggiore forza.
A questi articoli si affiancano l’articolo 10 del Codice Civile, che vieta la divulgazione dell’immagine quando manca il consenso, e i principi del GDPR per tutto ciò che riguarda il trattamento dei dati personali. Un volto è un dato personale.
La Cassazione mette i paletti
Nel 2023 la Corte di Cassazione (ordinanza n. 2304 del 25 gennaio 2023) ha enunciato con precisione le condizioni in cui la pubblicazione senza consenso è lecita. Devono verificarsi contemporaneamente: collegamento a manifestazioni di rilevanza pubblica o sociale, risposta a esigenze di pubblica informazione, essenzialità del contenuto visivo rispetto all’articolo di accompagnamento.
Tre condizioni, tutte e tre insieme. La maggior parte dei video girati con gli occhiali smart e pubblicati sui social difficilmente le soddisfa: manca un concreto contesto informativo o giornalistico e manca un reale interesse pubblico verificabile e documentato. Esistono eccezioni, come il giornalismo indipendente o la cronaca di eventi reali, ma sono casi specifici che richiedono una valutazione concreta, non la regola generale.
Questo è il motivo per cui la difesa “riprendo in un posto pubblico quindi posso fare quello che voglio” non regge sul piano giuridico. Riprendere in pubblico e pubblicare senza consenso sono due cose diverse, con conseguenze diverse.
Il paradosso del LED
Meta ha pensato di risolvere il problema della privacy con un LED che si accende quando la telecamera registra. L’idea è che le persone intorno possano accorgersene e eventualmente opporsi.
Il problema è che questo sistema non funziona su nessuno dei livelli su cui dovrebbe funzionare.
Primo: in pieno giorno il LED non è sempre visibile, e per notarlo bisogna sapere cosa cercare. La maggior parte delle persone non lo sa. Secondo: su Amazon si vendono adesivi progettati appositamente per coprirlo. Su TikTok e YouTube ci sono tutorial che spiegano come disattivarlo con stratagemmi alla portata di tutti. Un tiktoker della California lo rimuove fisicamente dagli occhiali per 120 dollari a servizio.
Terzo, e questo è il punto più importante: anche se il LED funzionasse perfettamente e tutti lo vedessero, non cambierebbe nulla sul piano legale. La semplice presenza di un LED non equivale automaticamente a un consenso valido alla diffusione dell’immagine. Vedere una lucina lampeggiante non significa aver acconsentito a essere ripresi e tantomeno a comparire in un video pubblicato online.
Meta nei propri termini di servizio vieta esplicitamente l’uso degli occhiali per “molestie, violazione della privacy o acquisizione di informazioni sensibili”. Il divieto è scritto. L’enforcement è affidato interamente all’utente.
Il Garante italiano c’era già arrivato
Non è una questione nuova per le autorità italiane. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva già aperto un’istruttoria su Meta e gli smart glasses, stimando inizialmente una sanzione nell’ordine dei 44 milioni di euro. La vicenda è poi diventata più complicata: la sanzione si è ridotta e poi è sparita, con un’inchiesta della Procura di Roma che ha coinvolto il Garante stesso. Ma il fatto che l’autorità si fosse mossa conferma che il problema privacy non è un’invenzione di chi è paranoico.
Rispettate la mia privacy come io rispetto il semaforo rosso
Non sto dicendo che chi compra i Ray-Ban Meta sia un criminale. Non lo è. Sto dicendo che comprare uno strumento non autorizza a usarlo senza rispettare le regole che esistono per tutelare le persone intorno a te.
Io mi fermo al semaforo rosso anche quando non passa nessuno. Non perché ho paura della multa, ma perché quella regola esiste per una ragione e vale per tutti. La stessa cosa vale per la privacy: esistono leggi, esistono sentenze della Cassazione, esistono principi che tutelano il diritto di una persona a non essere ripresa e pubblicata senza il suo consenso.
La tecnologia cambia velocemente. Le norme a volte faticano a stare al passo. Ma in questo caso la norma c’è, è chiara, ha ottantacinque anni ed è ancora in vigore. Non serve inventarsi nulla.
Fonti:
- Art. 96 e 97, Legge 633/1941: brocardi.it
- Cass. civ., Sez. III, Ord. 25/01/2023, n. 2304: giuristaefficace.com
- Altroconsumo, Ray-Ban Meta Wayfarer: criticità privacy: altroconsumo.it
- Il Post, I video ripresi di nascosto con gli occhiali di Meta stanno diventando un problema: ilpost.it
- Polizia di Stato, Diritto all’immagine: poliziamoderna.poliziadistato.it








